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D.M. 17/11/2005 n. 2694. La messa in riserva deve essere effettuata presso gli impianti o stabilimenti in effettivo esercizio dove i rifiuti sono recuperati. I rifiuti devono essere sottoposti alle attività di recupero con cadenza almeno semestrale che può essere estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la gestione dell'impianto, delle quali deve essere data tempestiva notizia alla provincia. Art. 7. Quantità impiegabile 1. La quantità impiegabile negli impianti, di cui all'articolo 1, comma 2, è individuata nell'allegato 2, in relazione alle diverse operazioni di recupero ammesse a procedura semplificata e, comunque, non deve mai eccedere la quantità di rifiuti che l'impianto può sottoporre ad attività di recupero in un anno. Art. 8. Adempimenti amministrativi 1. Ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i soggetti che effettuano le attività di recupero dei rifiuti individuati all'articolo 1 sono tenuti a registrare nel registro di cui al citato articolo 12, con le modalità indicate dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, e successive modifiche, i rifiuti in ingresso, conferiti sia direttamente sia attraverso bettoline, nonchè i rifiuti in uscita prodotti dalle attività di recupero, rimanendo esclusi dalla registrazione i prodotti e le materie prime ottenuti dall'attività di recupero stessa. 2. I prodotti ottenuti, nel caso rientrino nella disciplina delle accise, saranno accertati e presi in carico dall'impianto secondo le procedure previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Fino all'accertamento di cui sopra, i serbatoi utilizzati per l'attività disciplinata dal presente decreto non sono assoggettati a verifica fiscale. 3. Sono fatte salve le prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti di autorizzazione, di concessione e nelle ordinanze rilasciate dall'Autorità portuale o marittima. D.M. 17/11/2005 – Regolamento attuativo art. 31 e 33 D.L. 05/02/1997 n. 22. Rifiuti pericolosi provenienti dalle navi. Art. 9. Disposizioni finali 1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, la notifica del comandante della nave è equiparata al formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, limitatamente ai trasporti dei rifiuti delle navi effettuati all'interno delle aree sottoposte al controllo dell'Autorità marittima o dell'Autorità portuale. 2. Il decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161, è così modificato: a) il punto 6.5 dell'allegato 1, relativo alla regolamentazione dell'attività di recupero delle miscele acqua-idrocarburi provenienti dalla pulizia delle navi contenenti oli minerali, è soppresso; b) le indicazioni relative al punto 6.5 della tabella dell'allegato 2 sono soppresse; c) nell'allegato 1, suballegato 1, è aggiunto il punto 6.6 riportato in allegato 3 al presente regolamento; d) nella tabella di cui all'allegato 2 è aggiunta la riga relativa a recupero rifiuti portuali, riportata in allegato 4 al presente regolamento. 3. Gli operatori che intendono continuare le operazioni di recupero svolte ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, devono inoltrare, entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, copia della comunicazione di cui al suddetto articolo 10-bis, integrandola con le informazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento, alla provincia territorialmente competente, che provvede alla verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. L'inoltro della documentazione predetta consente la prosecuzione dell'attività. La comunicazione, deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 novembre 2005 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro delle attività produttive Scajola Il Ministro della salute Storace Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 276 Allegato (Art. 5, comma 1) 1. Tipologia: miscele di acque marine lacustri o fluviali ed idrocarburi. (13 07 01*) (13 07 02*) (13 07 03*) (13 08 02*) (16 07 08*) 1.1 Provenienza: cisterne delle navi (comprese le cisterne delle navi impiegate in attività di disinquinamento). 1.2 Caratteristiche del rifiuto: miscele di acqua e idrocarburi emulsionate, anche con morchie, residui oleosi, ed impurezze. 1.3 Attività di recupero: a) separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione e successivo trattamento di centrifugazione e miscelazione con oli combustibili R3] in impianti che operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione; b) separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione con eventuale trattamento successivo di centrifugazione per impiego negli impianti di produzione quali materie prime tipiche del ciclo produttivo petrolifero R3] in impianti che operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione. 1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) miscele di idrocarburi assimilate al petrolio greggio quale materia prima destinata agli impianti di produzione b) combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI 6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, e successive modifiche; 2. Tipologia: acque di sentina delle navi. (13 04 01*) (13 04 03*) 2.1 Provenienza: sentina delle navi. 2.2 Caratteristiche del rifiuto: miscele di acqua emulsionata con residui oleosi, idrocarburi ed impurezze. 2.3 Attività di recupero: messa in riserva (R13) per la separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione e trattamento successivo di centrifugazione e miscelazione con oli combustibili R3] in D.M. 17/11/2005 – Regolamento attuativo art. 31 e 33 D.L. 05/02/1997 n. 22. Rifiuti pericolosi provenienti dalle navi. impianti che operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione. 2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI 6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successive modifiche. 3. Tipologia: residui del carico e miscele di prodotti, diversi da quelli individuati al punto 1, soggetti a Convenzione MARPOL e provenienti dalla pulizia di serbatoi per trasporto, contenenti sostanze pericolose 16 07 09*]. 3.1 Provenienza: cisterne delle navi (comprese le cisterne delle navi impiegate in attività di disinquinamento). 3.2 Caratteristiche del rifiuto: residui/miscele acquose che contengono sostanze pericolose così come definite ed indicate nella Convenzione Marpol. 3.3 Attività di recupero: rigenerazione/recupero di solventi (R2), riciclo/ recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3), riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) e rigenerazione degli acidi e delle basi (R6) per separazione e/o trattamento fisicochimico in impianti che operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione messa in riserva dei rifiuti (R13) in impianti che operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione, per sottoporli ad una delle attività di recupero sopra descritte. 3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: sostanze con caratteristiche merceologiche conformi al carico di cui costituivano il residuo. Allegato 2 (Art.7) Attività di recupero Codice allegato 1 Codice CER Tipologie rifiuti Quantità massima per impiato (Tonnellate/anno) Recupero rifiuti portuali 1 (13 07 01*) (13 07 02*) (13 07 03*) (13 08 02*) (16 07 08*) Miscele di acque marine, lacustri o fluviali ed idrocarburi 500.000 Recupero rifiuti Portuali 2 (13 04 01*) (13 04 03*) Acque di sentina delle navi 20.000 Recupero rifiuti portuali 3 (16 07 09*) Residui del carico e miscele di prodotti soggetti a Convenzione Marpol, diversi da|quelli|individuat i al punto 1 contenenti sostanze pericolose 500.000 Allegato 3 (Art. 9, comma 2, lettera c) 6.6 Tipologia: acque di sentina delle navi: (13 04 01*) (13 04 03*). 6.6.1 Provenienza: sentina delle navi. 6.6.2 Caratteristiche del rifiuto: miscele di acqua emulsionata con residui oleosi, idrocarburi ed impurezze 6.6.3 Attività di recupero: messa in riserva (R13) per la separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione e trattamento successivo di centrifugazione e miscelazione con oli combustibili R3] in impianti non operanti ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione. D.M. 17/11/2005 – Regolamento attuativo art. 31 e 33 D.L. 05/02/1997 n. 22. Rifiuti pericolosi provenienti dalle navi. 6.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI 6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successive modifiche. Allegato 4 (Art. 9, comma 2, lettera d) Attività di recupero Codice allegato 1 (sub 1 D.M. 161 come modificato dall'Allegato 3 del presente decreto Codice CER Tipologie rifiuti Quantità massima per impianto (tonnellate/anno) Recupero rifiuti portuali 6.6 (13 04 01*) (13 04 03*) Acque di sentina delle navi 20.000 D.M. 17/11/2005 – Regolamento attuativo art. 31 e 33 D.L. 05/02/1997 n. 22. Rifiuti pericolosi provenienti dalle navi. |
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